A.MA.LI. onlus Associazione Maternità Libera
A.MA.LI. onlus Associazione Maternità Libera

Siamo una ONLUS cioé senza scopo di lucro

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

“A.Ma.Li. onlus – Associazione Maternità Libera"

 

Repertorio n. 473                           Raccolta n. 349

 

Registrato a Avezzano

il 19/03/2009 n. 1278 Serie 1T

 

Costituzione di Associazione  “A.Ma.Li.

– Associazione Maternità Libera – ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno nove del mese di marzo

=9-MARZO-2009=

In Sulmona, in un appartamento in via A. De Nino n. 8, dinanzi a me Avv. Eric Robertazzi, Notaio in Avezzano, iscritto nel Collegio notarile dei distretti riuniti di L’Aquila, Sulmona e Avezzano,

sono presenti

- COLAIACOVO Maria Letizia, nata a Pratola Peligna il 18 maggio 1949 e residente a Sulmona in via Papa Innocenzo n. VII n. 3, Codice Fiscale CLC MLT 49E58 H007C;

- AVALLONE Giovanni, nato a Sulmona il 3 agosto 1949 e residente a Sulmona in via Innocenzo VII n. 3, Codice Fiscale VLL GNN 49M03 I804N;

- CHIODO Antonio, nato a San Bassano il 3 dicembre 1936 e residente a Sulmona in via Silvio Spaventa n. 6/a, Codice Fiscale CHD NTN 36T03 H767K;

- BELLANO Silvio, nato a Vasto il 18 marzo 1969 e residente a Sulmona in via San Francesco d'Assisi n. 1, Codice Fiscale BLL SLV 69C18 E372A;

- DI BENEDETTO Giorgio, nato a Sulmona il 28 marzo 1954 e residente a Sulmona in via Ercole Ciofano n. 1, Codice Fiscale   DBN GRG 54C28 I804X;

- SILVESTRI Giuliana, nata a Pacentro il 2 settembre 1954 e residente a Pacentro in via Madonna della Grazie n. 8, Codice Fiscale SLV GLN 54P42 G210U;

- PICCHIARELLI Walter, nato ad Algrange (Francia) il 27 giugno 1966 e residente a Sulmona, alla strada provinciale Introdacqua n. 15, Codice Fiscale PCC WTR 66H27 Z110R;

- DI BENEDETTO Fulvio, nato a Sulmona il 6 febbraio 1947 e residente a Sulmona in piazza Capograssi n. 2, Codice Fiscale DBN FLV 47B06 I804V.

I costituiti della cui identità personale io Notaio sono certo convengono e stipulano quanto segue: 

Art.1) Tra i signori COLAIACOVO Maria Letizia, AVALLONE Giovanni, CHIODO Antonio, BELLANO Silvio, DI BENEDETTO Giorgio, SILVESTRI Giuliana, PICCHIARELLI Walter, DI BENEDETTO Fulvio, viene costituita una organizzazione di volontariato in forma di Associazione ONLUS denominata “A.Ma.Li. –Associazione Maternità Libera - ONLUS”

Art.2) L’associazione ha sede in Sulmona, al Corso Ovidio 191.

Art.3) L’associazione non ha scopi politici o di lucro e persegue finalità di solidarietà e utilità sociale promuovendo la cultura della vita e dei valori costituzionali del pieno e libero sviluppo della persona attraverso la rimozione degli ostacoli che limitano la libertà della donna e della coppia di portare a compimento una gravidanza in atto; il tutto nel rispetto e secondo le previsioni degli articoli 2 e 3 dello statuto che fa parte integrante del presente atto.

Art. 4) L’associazione è retta dallo statuto che i costituiti mi esibiscono e dichiarano di ben conoscerlo e che, firmato dai comparenti e da me notaio, omessane la lettura per espressa dispensa fattane dagli stessi, si allega sotto la lettera "A".

Art.5) In deroga allo statuto allegato viene nominato un consiglio direttivo provvisorio che rimarrà in carica fino alla prima assemblea degli associati nelle persone di Antonio Chiodo Presidente, Maria Letizia Colaiacovo Consigliere, Giovanni Avallone Consigliere, Walter Picchianelli Consigliere; Silvio Bellano Segretario i suddetti presenti e come in atto rappresentati dichiarano di accettare la carica.

Art.6) Le quote associative saranno determinate nel loro ammontare dal Consiglio Direttivo, come previsto dallo statuto.

Art.7)  Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2009.

Art.8) Le spese ed imposte del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Art. 9) I comparenti delegano il Presidente pro-tempore dell' Associazione ad apportare al presente Atto ed all'allegato statuto tutte quelle eventuali modifiche richieste dalle competenti autorità, ove fosse ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo richiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato a mano da me notaio e da persona di mia fiducia su fogli due           

per pagine sin qui  sei                                                                                        

Viene sottoscritto alle ore diciannove

F.to: Giorgio Di Benedetto = Giovanni Avallone = Antonio Chiodo = Fulvio Di Benedetto = Silvio Bellano = Picchiarelli Walter = Maria Letizia Colaiacovo = Giuliana Silvestri = Eric Robertazzi (sigillo)

Allegato “A” All’atto Rep.473/349

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“A.Ma.Li. – Associazione Maternità Libera"

 

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede

E’ costituita, secondo il dettato della legge quadro 11 agosto 1991 n. 266, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 1993 nr. 37, e del D.Lgvo del 4.12.1997, n. 460 l’associazione di volontariato denominata “A.Ma.Li. – Associazione Maternità Libera – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”

Ai sensi dell’art. 10, c. 1, lettera i) del suddetto D.Lgvo n. 460/1997 è espressamente previsto per l’associazione l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

L’azione, la struttura e i contenuti dell’associazione sono ispirati a principi democratici.

Le cariche sociali sono elettive e gratuite.

L’Associazione, opera prevalentemente nel territorio della Regione Abruzzo, non ha scopi politici o di lucro e persegue fini di solidarietà e utilità sociale.

L’Associazione ha sede in Sulmona, Corso Ovidio 253. Il trasferimento della sede a un diverso indirizzo può avvenire su semplice decisione del Consiglio direttivo.

 

Art. 2 – principi e finalità

L’Associazione si fonda sui principi della gratuità dell’azione degli aderenti e della collaborazione con i soggetti pubblici e privati che perseguano i medesimi obiettivi e comunque obiettivi non in contrasto con i principi, le finalità e lo scopo dell’Associazione.

L’Associazione opera nei settori dell’assistenza sociale, della formazione, dell’istruzione, della promozione della cultura e della tutela dei diritti civili.

In particolare:

- promuove la cultura della vita e dei valori costituzionali del pieno e libero sviluppo della persona attraverso la rimozione degli ostacoli che limitano la libertà della donna e della coppia di portare a compimento una gravidanza in atto;

- predispone, a tal fine, forme di accoglienza in luoghi capaci di consentire, se richiesto, la segretezza della gravidanza, del parto e dell’eventuale mancato riconoscimento del neonato;

- offre alle donne e alla coppie impossibilitate a mantenere il nascituro sostegno morale, psicologico ed economico.

 

Art. 3 – Scopo sociale, attività

Scopo principale dell’Associazione è:

- favorire il libero esercizio del diritto di procreare attraverso la rimozione dei condizionamenti di natura sociale, culturale ed economica, che limitano o impediscono  il diritto di portare a compimento una gravidanza in atto; 

- assicurare alla donna che non volesse riconoscere il neonato la segretezza della gravidanza, del parto e del mancato riconoscimento del figlio;

- offrire alle donne e alla coppie che si rivolgono all’Associazione per portare a termine una gravidanza contrastata uno spazio nuovo nel quale trovare opportunità di lavoro, di studio e di socializzazione;

A tal fine l’Associazione:

a) predispone e gestisce spazi fisici e contesti umani di accoglienza in cui ospitare le donne che intendono portare a termine la gravidanza in condizioni di riservatezza in modo da favorire la segretezza della gravidanza e del parto;

b) elabora e gestisce progetti di formazione delle donne ospitate nei luoghi di accoglienza;

c) offre sostegno, morale, psicologico ed economico alle donne o alle coppie impossibilitate, per ragioni economiche o di altra natura, a mantenere il nascituro;

d) cura la formazione, sul territorio, di una rete di famiglie, istituti e comunità al cui interno possano essere inseriti, nel rispetto delle previsioni di legge e nel più breve tempo possibile, i neonati che le madri, per assoluta necessità, dovessero temporaneamente affidare alla cura di terzi e quelli, non riconosciuti, in attesa dei provvedimenti di affidamento e adozione;

e) favorisce l’assistenza reciproca fra le famiglie partecipanti alla rete di cui al punto precedente e ne promuove la formazione culturale e morale con particolare attenzione alla condizione dei neonati portatori di handicap;

f) pone in essere qualunque altra iniziativa utile a favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’associazione:

g) partecipa alle iniziative esistenti o future che perseguano i medesimi obiettivi.

È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle su elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 4 -  Associati

Sono associati dell’associazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta con domanda di ammissione accolta dal Consiglio direttivo.

L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.

Gli associati cessano di appartenere all’associazione per:

- dimissioni volontarie;

- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

- per decesso;

- per indegnità deliberata dal Consiglio direttivo.

In quest’ultimo caso è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.

L'associazione fonda la propria attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente, o avvalersi di lavoro autonomo, nei limiti delle leggi vigenti.

 

Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto di partecipare all’Assemblea, di esercitare l’elettorato attivo e passivo e di svolgere il lavoro preventivamente concordato con la copertura assicurativa di cui all’art. 4 Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote associative e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e di prestare gratuitamente il lavoro preventivamente concordato.

 

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

- L’assemblea;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;

- Il Collegio dei Probi Viri.

 

Art. 7 Assemblea degli associati

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati dell’Associazione ed è presieduta dal Presidente; è convocata almeno una volta all’anno in forma ordinaria, mentre in forma straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o da due terzi del  Consiglio direttivo o dal 50% + 1 degli associati ordinari; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione deve essere fatta in tempi utili; normalmente con 8 giorni di preavviso utilizzando i mezzi di comunicazione correnti ( posta ordinaria, posta elettronica, fax, ecc.).

E’ valida in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega conferita da altro associato ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio  o per delega.

Ciascun associato può essere portatore di non più di una delega.

Le deliberazione dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti fatto salvo quanto previsto dall’art. 18, modifiche allo Statuto.

Compiti dell’Assemblea degli associati sono:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

- eleggere il componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

- eleggere il componenti del Collegio dei Probiviri;

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all’art. 18;

- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati.

 

Art. 8 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea degli associati ed è composto da cinque membri con le funzioni di Presidente, Segretario, Consiglieri.

Il Consiglio può cooptare altri membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il  Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- eseguire la volontà dell’Assemblea degli associati;

- provvedere all’elezione del Presidente, a maggioranza semplice;

- eleggere al suo interno un Vice Presidente, il Segretario, l’Amministratore;

- deliberare per quanto interessa l’Associazione e che non sia di competenza esclusiva dell’Assemblea;

- formare e sottoporre all’Assemblea dei soci il bilancio preventivo e consuntivo annuale;

- provvedere all’ordinaria amministrazione dell’Associazione;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;

- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;

- proporre all’Assemblea degli associati le modifiche dello Statuto;

- proporre all’Assemblea degli associati la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti;

- stabilire di concerto con il Presidente la data di convocazione dell’Assemblea degli associati.

Le sedute sono valide con la presenza di 2/3 (due terzi) dei suoi membri in prima convocazione ed almeno 1/3 (un terzo) in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice fra i presenti, ed in caso di parità il voto del Presidente prevale.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni; i membri possono essere rieletti per un secondo mandato.

In caso di dimissioni e di decesso di un membro, l’assemblea provvede alla nomina di un sostituto.

 

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.

Il Presidente, che è anche Presidente dell’assemblea degli associati e Consiglio direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

Convoca l’Assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, e dà esecuzione alle loro deliberazioni.

Dura in carica tre anni. Non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Si avvale della collaborazione dei componenti il Consiglio direttivo in particolare del Segretario e dell’Amministratore ( Tesoriere) a cui può delegare la firma.

In caso di impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume le responsabilità e le funzioni.

In caso di impedimento duraturo, o in presenza di dimissioni del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente, con l'obbligo di convocare al più presto, e comunque non oltre i 60 giorni, il   Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di urgenza o necessità, egli può provvedere e decidere, sentito il Vicepresidente, su materia del Consiglio direttivo, fatto salvo l’obbligo di sottoporre quanto deciso alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta valida.

 

Art. 10 – Il segretario

- provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli associati;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’assemblea e del Consiglio direttivo;

- cura l’informazione e l’aggiornamento dei Soci.

 

Art. 11 –  L’amministratore

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo di ogni anno;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione di cui ha piena responsabilità, nonché alla conservazione della documentazione relativa in particolare all’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo;

- è a capo del personale dipendente.

 

Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea; esso elegge nel suo interno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica ex bono ed aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

 

Art. 13 – Il Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea; esso elegge nel suo interno il Presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta e firmata e distribuita agli associati.

 

Art. 14 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite; esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

Art. 14 bis – RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE

Gli organi direttivi potranno essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi. L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L’associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell’associazione stessa.

 

Art. 15 – Il bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare con evidenza i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

Durante la vita dell’Associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o residui di gestione e del patrimonio, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate, a favore delle associazioni regionali aderenti e/o di altre associazioni non lucrative di utilità sociale, per interventi straordinari con finalità di rilevanza socio-assistenziale.

E’ obbligatorio impiegare gli eventuali residui di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 16 – Le quote sociali

La quota sociale a carico degli associati è fissata dall’Assemblea; essa è annuale: non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono essere ammessi alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali

 

Art. 17 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;

- contributi da privati;

- contributi dallo Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- entrate di beni mobili ed immobili pervenute all’associazione a qualunque titolo;

- altre quote comunque riconducibili a quanto previsto dall’art. 5 della legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991.

Le entrate sono accettate dal Coniglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito scelto dal Consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente.

 

Art. 18 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno la metà degli associati aventi diritto.

Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati dell’Associazione.

 

Art. 19 – Estinzione e devoluzione dei beni

In caso di liquidazione o di estinzione,per qualsiasi causa dell’Associazione o comunque in caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nel presente Statuto, l’Assemblea straordinaria degli associati provvederà a nominare due o più liquidatori che destineranno l’eventuale patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative  di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 20 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to: Luigi Di Benedetto = Giovanni Avallone = Antonio Chiodo = Fulvio Di Benedetto = Silvio Bellano = Picchiarelli Walter = Maria Letizia Colaiacovo = Giuliana Silvestri = Eric Robertazzi

 

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